reintroduzione obbligo denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini.

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Data:

18 Dicembre 2019

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Si avvisa che con il “Decreto crescita”, convertito in Legge 28 giugno 2019, n.58, viene reintrodotto, all’art. 13-bis, l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini.
Si precisa che al fine di garantire la continuità del regime tributario, lo stesso, impone che siano sottoposti all’obbligo della denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno inviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.
In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
A tal proposito, si allegano, la nota esplicativa dell’Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Accise – Ufficio Accise sui prodotti energetici e alcolici, nonché il modello da utilizzare per coloro che rientrano nella fattispecie (si ricorda inoltre, che saranno indispensabili 2 marche da bollo da € 16,00 – una per la domanda e l’altra per il rilascio della licenza fiscale da parte dell’Agenzia Dogane Monopoli).

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Ultimo aggiornamento: 18/12/2019, 09:25

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